Stando al tenore letterale della norma, “Le disposizioni del presente articolo si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024 […]” e, parimenti, il previgente regime si rende ancora applicabile “[…] nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 […]”.
Tale clausola di salvaguardia, la cui previsione è stata fortemente auspicata dagli operatori, si presta, tuttavia, a creare non pochi problemi per quei lavoratori non iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) che, pertanto, non hanno avuto modo di trasferire la propria residenza anagrafica in Italia entro la predetta data. Per ovviare a tale inconveniente, il cui esito sarebbe l’avvicendarsi di continui contenziosi fondati su un’evidente disparità di trattamento, da imputarsi ad un mero dato formale, si potrebbe prevedere l’applicazione del previgente regime anche a favore dei lavoratori che provino il proprio trasferimento in Italia, entro il 31 dicembre 2023, mediante l’ausilio di inconfutabili dati documentali quali, a mero titolo di esempio, il nuovo contratto di lavoro ovvero la cancellazione dalla corrispondete anagrafe dello Stato di provenienza.