L’art. 1 co. 59 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024) introduce all’art. 68 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) il comma 2-bis prevedendo l’estensione della disciplina della participation exemption anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, aventi i medesimi requisiti valevoli per i soggetti residenti, effettuate da società ed enti commerciali non residenti (i) privi di stabile organizzazione in Italia (ii) residenti in uno Stato UE o SEE che consente un adeguato scambio di informazioni e (iii) soggetti ad un’imposta sul reddito delle società.
In assenza di detto intervento normativo, le plusvalenze da partecipazioni qualificate conseguite dai soggetti in questione, rientrando nell’ambito dell’art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR, sarebbero soggette ad una tassazione del 26% che, salvo applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni eventualmente vigente con lo Stato membro di residenza del soggetto cedente, risulterebbe ben più elevata di quella cui sono incisi, sul medesimo reddito, i soggetti residenti nel territorio dello Stato (i.e. 1,2%, ove si applichi il regime PEX). In particolare, la portata della norma è di assoluta rilevanza se si considerano quelle Convenzioni in cui è prevista una tassazione concorrente, sia nello Stato di residenza del soggetto alienante sia nello Stato in cui risiede la società la cui partecipazione è oggetto di realizzo, quale è la Convenzione Italia – Francia.
A fronte di dette modifiche, si pongono, pertanto, le basi per la presentazione di istanze di rimborso, nel limite dei quarantotto mesi previsto dall’art. 38 del D.R.P. n. 602/1973, per la maggiore IRES versata in passato da società UE e SEE (nel caso di specie, società francesi) che avrebbero avuto diritto al regime PEX ove residenti in Italia.