Con la risposta ad interpello n. 22/2024, l’Amministrazione finanziaria conferma la precedente posizione assunta con il principio di diritto n. 1 del 2019, con la quale ha ritenuto che il reinvestimento operato dai soci uscenti, in assenza di compensazione con il credito maturato dalla cessione delle partecipazioni, configuri un’indebita fruizione del beneficio ACE censurabile ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000, posto (i) la circolarità dell’operazione ovvero la sua inidoneità a produrre effetti economici apprezzabili che esulino dall’ottenimento di un vantaggio fiscale indebito e (ii) la mancata immissione di nuove risorse finanziarie nel veicolo da parte dei soci uscenti ma la mera circolarità del flusso di denaro.
In particolare, nel caso di specie, l’istante ritiene di condividere solo in parte la posizione assunta dall’Agenzia col citato principio di diritto, estesa tout court alla fattispecie in commento, ritenendo che la stessa non possa ravvisarsi per la residua porzione del reinvestimento dei vecchi soci destinata non ad acquistare le partecipazioni della target da parte del veicolo bensì a finanziare l’acquisto di ulteriori asset da parte di quest’ultimo.