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Chiarimenti in tema di conferimenti di partecipazioni e fusione – Risposta n. 200/2024 Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 200 dell’11 Ottobre 2024, ha ritenuto elusiva una serie di operazioni straordinarie composta da due conferimenti in neutralità indotta (ai sensi dell’art. 177 co. 2 e 2-bis del TUIR) e da una fusione.

Nello specifico un contribuente persona fisica

  • dapprima conferiva due partecipazioni di collegamento in una società di neo-costituzione (“Alfa”) dallo stesso interamente posseduta ai sensi dell’articolo 177, comma 2 bis del Tuir;
  • successivamente conferiva tale partecipazione totalitaria appena acquisita in un’altra società (“Beta”) già dallo stesso controllata ai sensi dell’articolo 177, comma 2 del Tuir;
  • infine, intendeva porre in essere una fusione tra Alfa e Beta.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il regime della neutralità indotta di cui all’articolo 177 sarebbe impiegato “esclusivamente per ottenere un vantaggio fiscale in contrasto con la ratio” del regime stesso e, in particolare – sebbene non sia esplicitamente indicato nella risposta – con il requisito dell’unipersonalità della conferitaria.

Il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito rappresenta il primo e più significativo elemento dell’abuso del diritto, ai sensi dell’art. 10 della L. 212/2000.

Si ricorda che un’operazione per essere considerata abusiva, deve avere tre caratteristiche chiave: 

  • conseguimento di un vantaggio fiscale indebito; 
  • assenza di sostanza economica; 
  • essenzialità del vantaggio fiscale. 

Nel documento di prassi in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le operazioni in questione potrebbero configurarsi come un abuso poiché, oltre ad evidenziare il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito, risulterebbero essere state progettate unicamente per ottenere un beneficio fiscale privo di una reale giustificazione economica.

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