Il D.Lgs. n.13 del 12 Febbraio del 2024, al fine di rafforzare gli istituti di cooperative compliance, ha introdotto l’istituto del Concordato Preventivo Biennale (CPB) mediante il quale, previo accordo tra l’Agenzia delle Entrate e il singolo contribuente, quest’ultimo potrà determinare, per un biennio, il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.
Una volta accettata la proposta, il contribuente determinerà il carico fiscale, così come i contributi previdenziali, sulla base degli importi concordati; in linea generale, eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati non rileveranno ai fini IRPEF/IRES, IRAP e dei contributi previdenziali.
I contribuenti che possono accedere al CPB sono coloro che esercitano attività di impresa, arti o professioni che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che aderiscono al regime forfettario.
I requisiti per i contribuenti che vogliono aderire all’istituto del CPB sono:
- l’assenza di debiti tributari nel periodo precedente a quello a cui si riferisce la proposta;
- la presentazione regolare della dichiarazione dei redditi;
- l’assenza di una condanna per un reato tributario, per false comunicazioni sociali, per riciclaggio o per impiego di denaro o beni di provenienza illecita, o di autoriciclaggio.
I vantaggi per i soggetti che aderiscono al CPB sono l’esclusione dagli accertamenti sulla verifica della correttezza e della corrispondenza delle scritture contabili e l’accesso ai benefici premiali del regime ISA, ovvero:
- l’esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti per importi non superiori a 70.000 Euro per l’Iva e 50.000 Euro per imposte dirette e Irap;
- l’esonero del visto di conformità o della garanzia, per i rimborsi non superiori a 70.000 Euro annui;
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30, L. 724/1994);
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi il dichiarato.
Al termine del biennio in esame di concordato, e con la permanenza dei requisiti necessari per accedere al CPB, l’Agenzia delle Entrate può formulare una nuova proposta di concordato relativo al biennio successivo, a cui il contribuente potrà nuovamente aderire.