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Il regime di adempimento collaborativo

Il decreto legislativo n. 128/2015 ha introdotto nell’ordinamento un regime di adempimento collaborativo (c.d. cooperative compliance) al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate tra l’Agenzia delle Entrate ed i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Il sistema dell’adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. 

Il regime di adempimento collaborativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle Entrate, sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

L’art. 3 del D. Lgs. 128/2015 prevede una comunicazione costante e preventiva tra le parti coinvolte su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una valutazione comune favorendo la prevenzione e la risoluzione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. 

Si evidenzia, quindi, il passaggio da un controllo ex post basato sulle dichiarazioni e fonte di conflittualità che spesso sfociava nel contenzioso tributario ad un confronto ex antenel quale le parti possono dialogare e verificare le reciproche posizioni e impostazioni. 

Il contribuente aderisce volontariamente al regime collaborativo qualora sia in possesso di specifici requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo.


Requisiti soggettivi

L’accesso al regime è riservato ai contribuenti con volume d’affari o ricavi: 

  1. a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
  2. a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
  3. a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.

Inoltre, sono ammessi al regime anche i contribuenti che appartengono al medesimo consolidato fiscale nazionale a condizione che:

  • almeno un soggetto aderente soddisfi i requisiti dimensionali;
  • il gruppo adotti un sistema integrato e certificato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.


Requisiti oggettivi 

I contribuenti per accedere al regime devono possedere un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno (c.d. “Tax control framework”). 

Perché tale sistema risulti efficace, deve essere in grado di garantire all’impresa una tutela costante sui rischi fiscali. A tal riguardo dovranno sussistere: 

  • una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell’organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
  • efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
  • efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e per attivare le necessarie azioni correttive;
  • una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali.

Tale sistema, così come previsto dal D. Lgs. n. 221/2023 dovrà essere oggetto di apposita certificazione da parte di professionisti indipendenti qualificati (avvocati o dottori commercialisti) che dovrà attestare l’efficacia dello stesso sistema.


Benefici premiali

L’art. 6 del D. Lgs. n. 128/2015 disciplina diversi aspetti premianti per le imprese che intendo aderire al regime: 

  • Gli interpelli abbreviati

    L’impresa può sempre accedere alla procedura di interpello preventivo abbreviato, per ottenere, entro 45 giorni, una risposta in merito all’applicazione delle disposizioni tributarie a fattispecie concrete in relazione alle quali l’interpellante ravvisa i rischi fiscali. L’Agenzia delle Entrate prima di una risposta sfavorevole dovrà invitare il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione.

  • Le riduzioni delle sanzioni

    Il contribuente non incorre in sanzioni amministrative se, prima dell’invio delle dichiarazioni fiscali, comunica all’Agenzia delle Entrate, in modo tempestivo ed esaustivo, i rischi fiscali il cui comportamento è corrispondente a quello comunicato, tranne nel caso di condotte simulatorie o fraudolente.

    Il contribuente incorre in sanzioni ridotte della metà, e comunque non superiore al minimo edittale,
    • se adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi
    • se comunica (nei 120 giorni successivi all’ammissione al regime) i rischi fiscali connessi a condotte pregresse prima che vi siano accessi, ispezioni verifiche o qualsiasi accertamento.

  • Le riduzioni dei termini di accertamento

    Il contribuente beneficia di una riduzione di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento per i periodi d’imposta ai quali si applica il regime.

    Vi è la possibilità di ridurre il termine di un ulteriore anno (rispetto a quanto sopra e, quindi, di 3 anni) per i periodi d’imposta ai quali si applica il regime se al contribuente è rilasciata (da un revisore contabile iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 241/1997) la certificazione tributaria in cui viene attestata la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché l’esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 

    Non si hanno riduzioni dei termini per i contribuenti nei casi di violazioni realizzate mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

  • La rimozione dall’obbligo di prestare garanzie

    Viene previsto l’esonero per il contribuente dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime.

  • L’eliminazione del rischio di sanzioni penali

    I contribuenti che aderiscono al regime non incorrono in sanzioni penali tributarie (previste dall’art. 4, D. Lgs. n. 74/2000) dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi se comunicati prima dell’invio delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali all’Agenzia delle Entrate in modo tempestivo ed esauriente (sia con l’interpello sia mediante comunicazione tempestiva all’Agenzia delle Entrate).

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Un’altra novità prevista dal D. Lgs. n. 221/2023 è l’introduzione di un nuovo sistema per i contribuenti che non possono accedere all’adempimento collaborativo perché non possiedono i relativi requisiti. Per accedere a questo nuovo regime sono richiesti: 

  • l’esercizio di apposita opzione; 
  • l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in base a quanto previsto per l’adempimento collaborativo.

L’adesione a questa tipologia specifica di regime di adempimento collaborativo comporta i seguenti vantaggi:

  1. sanzioni amministrative ridotte a un terzo, e comunque non applicabili in misura superiore al minimo edittale, per le violazioni connesse ai rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali;
  2. la non punibilità delle sanzioni penali tributarie (previste dall’art. 4, D. Lgs. n. 74/2000) dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi se comunicati prima dell’invio delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali all’Agenzia delle Entrate in modo tempestivo ed esauriente (sia con l’interpello sia mediante comunicazione tempestiva all’Agenzia delle Entrate).

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