L’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della circolare n. 20/E del 4 novembre, illustra gli effetti delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 209 del 2023 (Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale) in relazione alla residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti, che sono operative a partire dal 2024.
Per quanto riguarda le persone fisiche, le modifiche riguardano l’articolo 2 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR): la Circolare in esame conferma sia i quattro criteri di collegamento (residenza civilistica, domicilio, presenza fisica e iscrizione anagrafica) sia il fatto che gli stessi sono tra loro alternativi; viene poi precisato che, ai fini del computo della maggior parte del periodo di imposta, si ha riguardo anche a periodi non consecutivi nel corso dell’anno, non essendo necessario che i criteri di collegamento ricorrano in modo continuativo e ininterrotto.
Viene inoltre introdotta una nuova nozione di domicilio, che dà priorità alle relazioni personali e familiari rispetto a quelle puramente economiche. La circolare a tal riguardo specifica che occorre valutare “anche le condotte con le quali una persona manifesti con atti concreti la volontà di mantenere un legame effettivo con il territorio italiano” quali ad esempio il mantenimento a qualunque titolo, di un’abitazione in Italia, con le relative utenze attive, in cui una persona si reca nei fine settimana e dove trascorre alcuni periodi di astensione dal lavoro.
Per quanto riguarda le persone giuridiche, le modifiche riguardano l’articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR): in luogo del criterio della sede amministrativa, viene introdotto il criterio di direzione effettiva, ovvero la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la societa’ o l’ente nel suo complesso, e il criterio della gestione ordinaria, ovvero il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente della medesima società o ente.
La nuova normativa si applica dal 1° gennaio 2024 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare. Per le altre società, la normativa si applica dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023.