Il Consiglio dei Ministri riunitosi in data 24 Maggio 2024 ha approvato in via definitiva il testo del decreto attuativo delle delega fiscale recante la riforma del sistema sanzionatorio.
Tra le novità segnaliamo la possibilità di procedere, in sede di ravvedimento operoso, all’applicazione del c.d. cumulo giuridico, istituto di irrogazione delle sanzioni che, fino ad ora, poteva essere attivato solo dall’Autorità tributaria la quale, in caso di concorso di diverse violazioni, poteva applicare la sanzione relativa alla violazione più grave con l’applicazione di specifici coefficienti (limitando pertanto le sanzioni complessive).
A partire dal 1° settembre 2024 (ndr le nuove disposizioni potranno essere applicate infatti in caso di violazioni commesse solo a partite da tale data, in deroga quindi al principio del favor rei) ogni singolo contribuente potrà autonomamente applicare il sistema del cumulo giuridico, limitatamente al singolo tributo e al singolo periodo d’imposta, così come previsto dal novellato articolo 12, comma 8 del D. Lgs. 472/1997.
Stante le difficoltà iniziali che potranno sorgere nell’applicazione dell’istituto in esame, l’Agenzia delle Entrate ha già anticipato che metterà a disposizione per i contribuenti un software specifico per la determinazione della sanzione dovuta.
Si evidenza come il cumulo giuridico non trovi applicazione né per gli omessi/tardivi versamenti, né per le indebite compensazioni.
Un’ulteriore novità del decreto attuativo delle delega fiscale riguarda la rimodulazione delle riduzioni delle sanzioni applicabili in sede di ravvedimento operoso ex articolo 13 del D. Lgs. 472/1997.
Più nello specifico, rimane invariata la riduzione della sanzione in caso di ravvedimento effettuato entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa (ndr la riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo); viene invece prevista una riduzione ad 1/7 del minimo in caso di violazioni commesse oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa (ndr in precedenza era prevista la riduzione ad 1/7 per le violazioni commesse entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore era commesso, nonché la riduzione ad 1/6 per le violazioni commesse oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore era commesso).
In sintesi, anche in presenza di questionari, inviti a comparire o richieste di documenti, qualora sia decorso il termine della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa, sarà applicabile la riduzione ad 1/7 del minimo.
Rimane esclusa la riduzione della sanzione nel caso in cui la presentazione della dichiarazione avviene con un ritardo superiore a 90 giorni.
Anche in questo caso le disposizioni in esame troveranno applicazione solo per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.