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Tassazione del Long-Term Cash Bonus in regime di mobilità internazionale: chiarimenti dall’AdE

Con la Risposta n. 81/2025, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato un caso di tassazione internazionale legato alla corresponsione di un Long-Term Cash Bonus a un dipendente rientrato in Italia, chiarendo che la tassazione deve avvenire nello Stato in cui è stata svolta l’attività lavorativa durante il vesting period, a prescindere dalla residenza fiscale del beneficiario al momento dell’incasso.

Nel caso esaminato, il premio, pur percepito nel 2024 da un soggetto fiscalmente residente in Italia, era maturato in relazione ad attività svolta nel Regno Unito tra il 2021 e il 2023, periodo in cui il lavoratore era anche residente in UK. L’Agenzia, richiamando l’art. 15 della Convenzione Italia–Regno Unito, nonché l’art. 23, co. 1, lett. c) del TUIR, ha ribadito la prevalenza del criterio della territorialità effettiva: solo la quota riferibile a prestazioni svolte in Italia sarà imponibile nel nostro Paese.

Un chiarimento che conferma l’orientamento OCSE in tema di workdays e retribuzioni differite, contribuendo a ridisegnare le prassi applicative su bonus e piani incentivanti in contesti cross-border.

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